Il torrone siciliano
In Sicilia, e più anticamente a Caltanissetta, i pasticceri torronari continuano la tradizione nissena con la produzione della Cubaita insieme al classico torrone nisseno che si caratterizza per il verde del pistacchio, il giallo del miele di sulla e per il bianco le mandorle; tutti ingredienti tipici delle campagne nissene.
In Sicilia, e più anticamente a Caltanissetta, i pasticceri torronari continuano la tradizione nissena con la produzione della Cubaita insieme al classico torrone nisseno che si caratterizza per il verde del pistacchio, il giallo del miele di sulla e per il bianco le mandorle; tutti ingredienti tipici delle campagne nissene.
Il codice penale, la mitologia del personaggio infame, essa ha origine storiche e non moderne
Il codice penale è sì espressione della volontà del sovrano, ma la volontà del sovrano ‘illuminato è condizionata a sua volta dai superiori principi del diritto naturale e conseguentemente i precetti penali non debbono essere pensati per un fruitore ‘cittadino’ ma bensì per i giuristi, veri ‘fruitori’ del codice.
Il codice era in realtà diretto sia ai cittadini che ai giudici, ma in particolar modo tenendo presente le esigenze dei giudici.
Rammentiamo che accanto alla giustizia del sovrano operava, poi, quella amministrata dai signori, laici ed ecclesiastici, i signori ecclesiastici nei loro benefici, tanto che essi risultano immuni dalla giurisdizione civile sia regia, sia signorile. e dalle città. Per quanto riguarda la giustizia signorile bisogna distinguere tra quella fondata sull’affermare il dritto connessa al dominio sulla terra, che i signori ricevevano per concessione del sovrano.
Il codice penale è sì espressione della volontà del sovrano, ma la volontà del sovrano ‘illuminato è condizionata a sua volta dai superiori principi del diritto naturale e conseguentemente i precetti penali non debbono essere pensati per un fruitore ‘cittadino’ ma bensì per i giuristi, veri ‘fruitori’ del codice.
Il codice era in realtà diretto sia ai cittadini che ai giudici, ma in particolar modo tenendo presente le esigenze dei giudici.
Rammentiamo che accanto alla giustizia del sovrano operava, poi, quella amministrata dai signori, laici ed ecclesiastici, i signori ecclesiastici nei loro benefici, tanto che essi risultano immuni dalla giurisdizione civile sia regia, sia signorile. e dalle città. Per quanto riguarda la giustizia signorile bisogna distinguere tra quella fondata sull’affermare il dritto connessa al dominio sulla terra, che i signori ricevevano per concessione del sovrano.